Internet, la proposta di legge Carlucci. Colpire la pedofilia o il peer to peer?
Ci si aspettava una severa norma antipedofolia, lo aveva annunciato lei stessa in una lettera aperta su webnews.it, e invece la proposta di legge dell’onorevole Gabriella Carlucci (Forza Italia) sembra più interessata a fare scudo al diritto d’autore e a contenere il traffico di informazioni in rete che non a colpire in maniera incisiva i comportamenti crimanali legati alla pedofilia. Lo strumento individuato dalla norma per raggiungere lo scopo (quale?) è il divieto di “di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima”. Ora, a parte il fatto che, salvo alcuni proxy stranieri, in rete tutti quanti lasciamo tracce elettroniche bene identificabili (i provider tengono la tracciatura I.P. di ogni nostro movimento) il che già renderebbe inutile questa norma – provider, investigatori e autorità giudiziaria infatti sono sempre in grado di risalire alla “macchina” connessa in rete che ha originato il flusso di dati), appare piuttosto chiaro che l’obiettivo vero sembra essere, anzichè la pedofilia on line, la compressione delle attività peer to peer fra gli utenti. Ciò che questa norma vorrebbe sanzionare e quindi vietare in maniera indiscriminata, infatti, sembra essere il carattere tendenzialmente anonimo delle relazioni e degli scambi fra utenti della rete.
Pubblichiamo qui di seguiro il testo integrale della proposta Carlucci.
PROPOSTA DI LEGGE PER “INTERNET TERRITORIO DELLA LIBERTA’, DEI DIRITTI E DEI DOVERI”
Articolo 1
La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate a partire da – e per il tramite di – apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Articolo 2
1. È fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.
2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili – in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime – di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.
3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.
4. In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni.
Articolo 3
1. Ferme restando le attribuzioni della Magistratura penale, civile e amministrativa, nonchè le funzioni degli organismi indipendenti di controllo già operativi, che in nessun modo vengono modificate, Governo è delegato a istituire, presso l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il “Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet”.
Il Comitato è composto 9 Membri così designati:
3 Membri indicati dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (secondo procedure e modalità da definirsi a cura della stessa Autorità).
2 Magistrati ordinari, designati dal CSM
1 Magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
1 esperto di settore indicato dalla Siae (Società Italiana degli Autori e degli Editori).
2 esperti di settore indicati dalla Confindustria.
A tale organismo potranno essere inviate segnalazioni in forma riservata o pubblica. E ad esso potranno essere sottoposti – per una valutazione tecnica e per la creazione di un repertorio casistico – gli atti giudiziari, ivi compresi gli esposti, le denunzie e le querele, relativi a tematiche di competenza.
Il Comitato potrà inoltre essere fatto oggetto di interrogazioni e interpellanze preventive in relazione a dubbi interpretativi riguardanti leggi e regolamenti.2. Il Comitato resta in carica 3 anni.
Il Presidente sarà indicato dal Presidente della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.3. Il Comitato dovrà predisporre una relazione introduttiva della propria attività inquadrando i temi fondamentali e indicando i punti prioritari della propria missione. Tale relazione dovrà essere approvata dal Consiglio della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ogni sei mesi verrà emesso un rapporto sull’avanzamento delle attività e un aggiornamento sui casi di maggiore interesse sottoposti al Comitato.4. Il Comitato ha titolo per emettere quattro diverse tipologie di atti:
a. Raccomandazioni;
b. Note interpretative in merito alle norme relative alla rete Internet;
c. Pareri non vincolanti in merito alla messa in opera di misure preventive o cautelari;
d. Relazioni alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.Se richiesto dalle parti interessate, solo su materie di natura civilistica, e a spese delle stesse, il Comitato potrà svolgere attività arbitrale e di mediazione ai fini della messa in opera di accordi intercategoriali o di codici di condotta condivisi.
5. Il regolamento interno del Comitato, predisposto a cura degli uffici tecnici Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base delle indicazioni pervenute dai membri del Comitato, dovrà essere approvato dalla Consiglio della stessa.
Articolo 4
La legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Entro tale termine gli operatori di cui all’articolo 1 adeguano le modalità di accesso alla rete internet da esse garantito a quanto prescritto dalla presente legge.
L’effettiva costituzione e messa in attività del Comitato dei cui all’art. 3 e seguenti non influisce sulla applicabilità delle norme cui agli Articoli 1, 2 e 4.
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